La traduzione giurata o asseverata è richiesta per alcune tipologie di documenti ufficiali che devono essere validi per l’estero così come viene richiesta per atti che dall’estero giungono in Italia. Il compito di tradurre questo tipo di documenti spetta ad un traduttore giurato iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio CTU di un Tribunale. In molti casi il traduttore giurato deve anche essere iscritto al ruolo dei periti e degli esperti in lingue di una C.C.I.A.A del territorio dello stato italiano.
Il compito del traduttore giurato è quello di certificare la conformità dei documenti ufficiali al testo originale ai sensi della legge n.15 /1968 art. 17 comma 3°.
Un altro riferimento normativo per quanto riguarda la traduzione di atti e documenti da una lingua straniera alla lingua italiana (o viceversa) è il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .
Si tratta del “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.”
Per quanto riguarda i documenti che vengono presentati ad un pubblico ufficiale al Titolo V art. 22 comma 1 si legge:
Articolo 22 – Traduzione del contenuto di documenti.
Comma 1 – Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’ autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.
Un altro riferimento normativo è il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Si tratta di “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).”
Articolo 33 – Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
Comma 3 – Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il traduttore giurato traduce documenti ufficiali destinati a privati, professionisti, aziende, studi legali, amministrazioni nazionali e internazionali con un vincolo di giuramento prestato innanzi ad un pubblico ufficiale e si assume la responsabilità penale del suo operato ai sensi dell’art. 483 del codice penale.
I documenti ufficiali destinati ad un organismo nazionale o internazionale possono essere richiesti da un’amministrazione o da un’autorità statale (Università, Tribunale, Prefettura, Municipio ecc.) per esempio certificati di stato civile ( nascita, residenza, stato di famiglia, matrimonio, morte ecc.) , diplomi, casellari giudiziari, carichi pendenti, atti di costituzione di società, statuti, verbali di assemblea, visure camerali, attribuzione di partita iva, documenti commerciali ecc ecc.).