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Traduzione certificata. Cosa dice la legge?

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Vediamo cosa dice la legge per quanto riguarda la traduzione certificata di atti e documenti che arrivano in Italia dall’estero o viceversa.

Il traduttore giurato  esegue una traduzione certificata cioè accerta   la corrispondenza della traduzione al testo straniero.  Egli presta il suo  giuramento davanti ad un pubblico ufficiale e  contestualmente al giuramento si assume la responsabilità penale di ciò che ha certificato  ai sensi dell’art.  483 del codice penale.

Per gli atti e i documenti ufficiali che arrivano dall’estero il riferimento normativo è la  legge 4 Gennaio 1968 n.15

art.17 – comma 3°  ” Agli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare , ovvero da un traduttore ufficiale” .

Invece nel caso in cui gli atti e i documenti ufficiali siano destinati all’estero  il traduttore giurato dopo aver eseguito la traduzione  deve renderla ufficiale a livello internazionale.

Il  traduttore giurato provvede quindi a far apporre l’ apostille sul documento ufficiale o  la legalizzazione, autenticando presso la Procura della Repubblica la firma del cancelliere che ha sottoscritto la  traduzione  asseverata o giurata.

Per gli atti e i documenti ufficiali che devono essere validi all’estero il riferimento normativo è la  legge  4 Gennaio 1968 n. 15

art. 15 comma 1°  “La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autentica della firma stessa “.

Un altro riferimento normativo per quanto riguarda la traduzione di atti e documenti  che arrivano dall’estero in Italia  (o viceversa) è  il  D.P.R. 3 novembre 2000  n. 396  art. 22 comma 1   e   il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 33 comma 3.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445   

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